Responsabilità medica e onere della prova
Cassazione Civile Sent. N. 5128/2020
La Corte di Cassazione ha affermato che è posta a carico del medico la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Nelle cause di responsabilità medica se è vero che il paziente deve dimostrare (provare) l′esistenza di un inadempimento direttamente ricollegabile al danno subito (c.d. nesso eziologico), a sua volta collegato con il "contratto sociale stipulato" con la struttura medica, dall′altro scatterà l′onere del medico e/o della stessa struttura di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essere mosso nei loro confronti. Si tratta certamente di un onere probatorio particolarmente pesante per i medici e che in qualche modo trae la sua ragione di esistere nella particolare delicatezza del compito svolto dalla categoria. Gli interventi normativi più recenti (es. il decreto Balduzzi - la legge Gelli Bianco) hanno cercato di definire in modo migliore i diversi interessi coinvolti, purtroppo senza riuscirci pienamente. Fortunatamente esiste però un riferimento fermo a garanzia di tutti: l′articolo 32 della nostra Costituzione. Avv. Giuseppe Galioto